Art. 1. Denominazione
E’ costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del C.C. l’Associazione Culturale Non Riconosciuta senza scopo di lucro “Dance Music Italia”.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede pro-tempore in Genova. Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l’Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.
Art. 3. Scopo sociale
L’Associazione si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico, credo religioso o qualsiasi forma di discriminazione; ha lo scopo di incrementare la conoscenza e la diffusione della cultura musicale, con particolare riferimento a quella dance in tutte le sue forme artistiche e rappresentative offrendo un insieme integrato di servizi riguardanti la valorizzazione di tale patrimonio artistico, ovvero:
1. Produrre, diffondere e organizzare qualsiasi tipo di spettacolo nel quale la musica abbia un ruolo determinante. Per questo l’associazione può assumere incarichi da Enti ed Istituti Pubblici e privati quali: gestire sale di spettacolo, teatri, servizi nel settore della musica e della cultura come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di quelli non citati, festival, contest, premiazioni, rassegne ed organizzazione di eventi culturali;
2. La tutela e promozione delle principali figure e professioni facenti parte della nightlife italiana, a semplice titolo d’esempio quali deejays, producers, vocalists, performers, ballerine, gruppi d’animazione, etc.
3. Svolgere attività didattica, divulgativa e di formazione;
4. Promuovere e partecipare ad iniziative di studio e di ricerca, pubblicare testi, riviste, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell’associazione, produrre e pubblicare materiale audiovisivo e su internet;
5. Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.
L’Associazione si ispira ai principi di trasparenza e democraticità, e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.
Art. 4. Durata dell’Associazione
E’ stabilita a tempo indeterminato.
Art. 5. Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
2. Da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Da erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
1. Dalle quote associative che dovranno essere versate annualmente in un’unica soluzione entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione ( in seguito CdA);
2. Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
3. Dai proventi conseguiti nell’eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
4. Dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
5. Dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
6. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
7. Da rendite patrimoniali;
8. Da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;
E’ fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
Art. 6. Esercizio finanziario
L’esercizio dell’Associazione si chiude ogni anno il 31 dicembre. Per ciascun esercizio il CdA provvede alla redazione di un bilancio preventivo entro il 31 dicembre, e uno consuntivo entro il 31 maggio dell’anno successivo. E’ obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell’associazione.
Qualora l’ammontare delle spese risultanti dal bilancio consuntivo sia superiore a quello indicato nel budget, il relativo disavanzo di gestione dovrà essere coperto attraverso una integrazione delle quote fisse che verranno addebitate a tutto il CdA ,se non dichiarate espressamente in verbale di assemblea, in parti uguali.
È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge
Art. 7. Soci
7.1. Requisiti dei soci
All’Associazione possono aderire:
1. Le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
2. Circoli ed Enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell’Associazione;
3. Gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
7.2. Criteri di Ammissione ed Esclusione dei soci
L’ammissione a socio effettivo è deliberata dal CdA. Tale ammissione è subordinata a:
1. Presentazione dell’apposita domanda da parte degli aspiranti
2. Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle future deliberazioni del CdA
3. Accettazione della domanda da parte del CdA
4. Superamento del periodo di prova della durata di almeno quattro mesi durante il quale viene considerato “socio in prova” (nel seguito il socio in prova viene indicato col termine “socio provvisorio” o brevemente “provvisorio”). Nel corso di tale periodo viene effettuata la verifica preventiva, di cui al successivo punto due, da parte dei componenti del CdA
Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale. I Soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita e che verrà prestabilita ogni anno dal CdA. I Soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi Soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.
I Soci saranno classificati in quattro distinte categorie:
1. Fondatori
2. Ordinari
3. Sostenitori
4. Onorari
I Soci Fondatori sono i firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti) che ne fanno domanda e condividono le finalità dell’ente e si impegnano a partecipare alla vita dell’Associazione. Il giudizio di ammissione viene espresso dal CdA. L’adesione all’Associazione è prevista a tempo indeterminato; l’associato ha comunque facoltà di recedere al termine dell’anno sociale per il quale è iscritto. Gli aderenti all’Associazione possono esserne esclusi, da parte del CdA, qualora fossero responsabili di inadempienza verso gli obblighi contributivi o in presenza di gravi motivi; l’esclusione ha effetto a partire dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, dal quale risulti la motivazione che ha portato alla stessa. Agli associati receduti ed esclusi nulla è dovuto a nessun titolo.
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che sostengono finanziariamente l’attività dell’Associazione.
Il titolo di Socio Onorario viene conferito dal CdA a personalità che, condividendo le finalità dell’ente, danno lustro e prestigio all’Associazione.
Ai Soci Fondatori e ordinari spetta il pagamento della quota associativa. I Soci Sostenitori e i Soci Onorari ne sono esenti.
7. 3. Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il CdA dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
Per quanto attiene alle comunicazioni dell’ associazione agli associati e degli associati tra loro, il domicilio di ciascun associato sarà quello risultante nell’ apposito libro Soci al momento dell’invio delle comunicazioni, e prevalentemente verrà usata la posta elettronica, via SMS oppure il telefono.
In particolare i Soci hanno i seguenti doveri:
1. Osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
2. Versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
3. Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
4. Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’ Associazione.
7. 4. Diritti dei Soci
I diritti riconosciuti ai Soci sono i seguenti:
1. La partecipazione all’Assemblea dei Soci
2. L’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione
3. Il diritto di voto per le cariche sociali
4. Il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale
I Soci in prova hanno diritto a:
1. Partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione
2. Partecipare all’assemblea senza diritto di voto
3. Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
Art. 8. Gratuità e Compensi
Premesso che l’attività prevalente sia del Presidente che di tutti i componenti del CdA vengono svolte a titolo gratuito, i suddetti potranno ricevere compensi, per specifiche mansioni svolte, nelle modalità e e nei massimali previsti a norma di legge.
Art. 9. Organi
L’Associazione si compone dei seguenti Organi:
1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio di Amministrazione (CdA)
3. Presidente
4. Direttore Artistico
5. Segretario Generale
6. Tesoriere
Art. 10. Assemblea dei Soci
E’ l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.
L’assemblea è convocata dal Presidente del CdA almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Dovrà essere inoltre convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei componenti l’Assemblea dei soci. E’ presieduta dal Presidente del CdA. Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente (o rappresentata) la metà più uno degli associati in prima convocazione; con qualsiasi numero di associati presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti tranne nel caso di delibere in sede straordinaria per cui è necessario il voto favorevole dei 2/3 degli associati presenti. In caso di parità il voto del Presidente si considera doppio. Ogni aderente all’Associazione, in regola con i versamenti contributivi, ha diritto ad un voto, esprimibile da lui personalmente o da un suo rappresentante nominato con delega apposta in calce ad una copia dell’avviso di convocazione slavo che per l’approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.
10. 1. Compiti dell’Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci delibera:
– in sede ordinaria
1. Sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal CdA dell’Associazione;
2. Sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali;
3. Su tutto quant’altro è attribuito a lei per legge o per Statuto.
– in sede straordinaria
1. Sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o sullo Scioglimento;
2. Sulle delibere di trasformazione, di fusione o trasferimento della sede legale dell’Associazione;
3. Su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal CdA.
Art. 11. Consiglio di Amministrazione (CdA)
Nominato con l’Atto Costitutivo, è composto da i Soci Fondatori. Si occupa dell’amministrazione dell’Associazione. La cessazione di uno dei componenti del CdA comporta la nomina di un sostituto che resta in carica per la parte residua del mandato del CdA. Al CdA spetta:
1. Eleggere al proprio interno il Presidente
2. Nomina dei i componenti del CdA, eventuali dipendenti e degli impiegati
3. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo per l’approvazione all’Assemblea dei Soci
4. Reperire i fondi per il raggiungimento dei fini associativi
5. Deliberare sull’ammissione dei Soci e sulla loro esclusione
6. Approvare tutti gli atti e i contratti di ogni genere attinenti all’attività della Associazione
7. Formulare ed approvare l’eventuale regolamento interno e stabilire le quote associative
8. Esprimere parere sulle modifiche statutarie
9. Attribuire ad altri soci incarichi specifici
La gestione di alcuni aspetti dell’amministrazione dell’Associazione può essere delegata dal CdA ad uno o più dei propri componenti del CdA stesso. La convocazione del CdA può essere fatta ogni qualvolta il Presidente la ritenga opportuna e comunque almeno una volta l’anno. La comunicazione avverrà tramite e-mail, fax o lettera di posta ordinaria da cui risulti l’indicazione del luogo, data, ora, nonché l’argomento all’ordine del giorno, e verrà spedita a tutti i componenti del Consiglio, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza. Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il CdA può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei consiglieri che compongono il CdA. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente si considera doppio.
Art. 12. Presidente
Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi, ha la rappresentanza e la firma sociale, valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell’Associazione. Stipula gli atti e sottoscrive i contratti. Il Presidente convoca il CdA e l’Assemblea dei Soci ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Ha inoltre la facoltà di invitare alle riunioni chiunque sia ritenuto importante per il raggiungimento degli obiettivi. In caso di assenza o impedimento può delegare un componente del CdA a svolgere momentaneamente tale mansione richiesta. Il Presidente può conferire, anche a terzi, procure ad negotia e/o alle liti. Il Presidente è eletto dal CdA e dura in carica cinque anni salvo dimissione ed è rieleggibile.
Art. 13. Direttore Artistico
Si occupa della programmazione dell’attività artistica dell’Associazione. Il Direttore Artistico è nominato dal CdA. Al Direttore Artistico spetta la redazione di una programmazione artistica, sulla base delle proposte elaborate dal CdA. Il Direttore Artistico è eletto dal CdA e dura in carica per tre anni, salvo revoca o dimissione ed è rieleggibile.
Art. 14. Segretario Generale
Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del CdA e dell’Assemblea dei Soci con funzioni di segreteria e consulenza. Collabora strettamente con il Presidente e con il Tesoriere nel redigere il corretto svolgimento dell’attività associativa. Il Segretario Generale è eletto dal CdA e dura in carica per tre anni, salvo revoca o dimissione ed è rieleggibile.
Art. 15. Tesoriere
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e/o pagamenti correnti, svolgere ogni altro compito a lui demandato dal CdA o dal Presidente dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. I prelievi bancari oltre la soglia definita in CdA potranno essere effettuati esclusivamente in concomitanza di firma abbinata dal Presidente in carica. Il Tesoriere è eletto dal CdA e dura in carica per tre anni, salvo revoca o dimissione ed è rieleggibile.
Art. 16. Revisore dei Conti
L’associazione è controllata da un Revisore e viene nominato dall’Assemblea dei Soci, dura in carica due esercizi ed è rieleggibile. Il Revisore può essere scelto tra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla sua competenza. Il Revisore controlla l’amministrazione dell’associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 C.c. per la valutazione del patrimonio sociale. Redige annualmente un verbale di accertamento da inviare all’Assemblea dei Soci e al CdA. Il Revisore può chiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci in caso di omissioni e inadempienze da parte del CdA.
Art. 17. Presidente Onorario
Il CdA potrà eleggere un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha sempre diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci o alla sedute del CdA con funzioni consultive.
Art. 18. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno a discrezione del CdA, che provvederà alla sua elaborazione.
Art. 19. Estinzione dell’Associazione
L’Associazione si estingue per delibera dell’Assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, l’Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative.
Art. 20. Controversie
Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte dell’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.
Art. 21. Rinvio
Le disposizioni contenute nel presente Statuto novano e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.